(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 18 dell'11 giugno 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 3 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali) 1. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali) e' aggiunto il seguente: «2-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, ai fini della presente legge si intendono per: a) acquifero: corpo roccioso, costituito da una o piu' litologie, con caratteristiche tali da consentire l'assorbimento, l'immagazzinamento, il deflusso e la restituzione o l'estrazione della risorsa idrica sotterranea in quantita' apprezzabili; b) giacimento: e' un acquifero che contiene una risorsa idrica con caratteristiche peculiari e corrispondenti alle definizioni di cui al comma 1 e in situazioni geomorfologiche e di assetto geologico tali da permetterne la coltivazione in condizioni economiche vantaggiose; c) bacino di ricarica: area in cui avviene l'assorbimento e quindi la ricarica diretta o indiretta di un acquifero da parte di acque meteoriche o superficiali. Quando interessa piu' bacini imbriferi si parla di bacino idrogeologico; d) coltivazione di un giacimento: tutte le operazioni atte alla captazione delle risorse idriche sotterranee di cui al comma 1 e al loro corretto sfruttamento.».