(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Toscana n. 18
                        dell'11 giugno 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifiche  all'art.  3  della  legge  regionale 27 luglio 2004, n. 38
(Norme   per  la  disciplina  della  ricerca,  della  coltivazione  e
   dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali)

   1.  Dopo  il  comma  2 dell'art. 3 della legge regionale 27 luglio
2004,   n.   38   (Norme  per  la  disciplina  della  ricerca,  della
coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e
termali) e' aggiunto il seguente:
   «2-bis.  Fatto  salvo  quanto  disposto dal comma 1, ai fini della
presente legge si intendono per:
    a) acquifero: corpo roccioso, costituito da una o piu' litologie,
con    caratteristiche    tali    da    consentire    l'assorbimento,
l'immagazzinamento,  il  deflusso  e  la  restituzione o l'estrazione
della risorsa idrica sotterranea in quantita' apprezzabili;
    b)  giacimento:  e'  un acquifero che contiene una risorsa idrica
con  caratteristiche  peculiari  e corrispondenti alle definizioni di
cui al comma 1 e in situazioni geomorfologiche e di assetto geologico
tali   da   permetterne  la  coltivazione  in  condizioni  economiche
vantaggiose;
    c)  bacino  di  ricarica:  area  in  cui avviene l'assorbimento e
quindi  la  ricarica  diretta o indiretta di un acquifero da parte di
acque   meteoriche  o  superficiali.  Quando  interessa  piu'  bacini
imbriferi si parla di bacino idrogeologico;
    d)  coltivazione  di un giacimento: tutte le operazioni atte alla
captazione  delle  risorse idriche sotterranee di cui al comma 1 e al
loro corretto sfruttamento.».